Maltrattamento animali, nuova sentenza a favore degli amici a quattro zampe

Può un calcio a un cane integrare il reato di maltrattamento di animali? Probabilmente si. O, almeno, così si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 6728/19. Cerchiamo di riassumere, in brevità, quali sono le conclusioni cui sono giunti gli Ermellini, in una sentenza a difesa dei diritti degli animali, intesi come animali “senzienti”.

Il caso

La vicenda trae origine dall’impugnazione di un uomo condannato ex art. 544 ter c.p. per maltrattamenti nei confronti degli animali, come stabilito dal tribunale di primo grado prima, e dalla Corte d’appello poi. L’uomo si era infatti reso colpevole del reato sopra disciplinato perché, per crudeltà e senza necessità, aveva colpito con un calcio, facendolo sbattere contro un muro, un Jack Russel, determinando lesioni personali nella zona toracica. Contro tale sentenza l’imputato è però ricorso in Cassazione: un tentativo vano, considerato che i giudici hanno sostanzialmente confermato quanto elaborato nei primi due gradi di giudizio.

Secondo i giudici della Suprema Corte, le sentenze dei primi due grado di giudizio avrebbero espresso una posizione condivisibile e corretta. La Corte territoriale avrebbe infatti valutato congruamente le dichiarazioni della teste, che non era nemmeno persona offesa, e che sono state stimate pienamente attendibili, non essendo emerso né un interesse personale, né motivi di risentimento o rancore nei confronti dell’imputato. In tale ambito, peraltro, lo stesso ricorrente condannato non ha avanzato alcuna censura nei confronti dell’attendibilità della teste, le cui dichiarazioni sono state poste a fondamento del giudizio di condanna.

Lesioni agli animali

Nei gradi di giudizio è emerso un orientamento consolidato da parte della giurisprudenza, che – come abbiamo anticipato – ha considerato gli animali come esseri senzienti, che provano emozioni. C’è tuttavia un differenziale notevole rispetto all’uomo. Se infatti si fa del male a una persona involontariamente, si è responsabili anche per semplice colpa. Si pensi al caso di un uomo che investe per distrazione un passate mentre attraversa le strisce pedonali. Se invece la vittima è un animale, la colpa non è causa di responsabilità penale: l’elemento che potrebbe far scaturire la responsabilità penale è insomma il dolo, la malafede.

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