Ecco chi deve pagare i danni causati dall’animale

gattoSe il vostro animale genera un danno a terze persone o cose, siete responsabili dei danni cagionati. E non solamente se il danno è scaturito nel momento in cui l’animale si trova sotto la vostra custodia, quanto anche nelle ipotesi in cui risulti essere smarrito o essere fuggito, salvo che si provi il caso fortuito in sede giudiziaria.

A stabilirlo è l’articolo 2052 del Codice civile, che pone esplicitamente a carico della persona o dell’ente che ne abbia la facoltà, o l’obbligo, di esercitare il potere di controllo una vera e propria presunzione di responsabilità. In altri termini, l’obbligo di poter rendere l’animale in condizione di non arrecare danni alle persone o alle cose è di volta in volta attribuito al proprietario, o alla persona che abbia temporaneamente la custodia dell’animale, o – nel caso degli enti pubblici – all’ente che deve garantire l’incolumità della collettività da fatti legati al randagismo.

Una visione, quella di cui sopra, che è stata confermata in due recenti pronunce, in cui – ad esempio – è stato condannato il custode di un cane che aveva provocato delle lesioni gravi ad una passante, ferendola alla mano durante una comune passeggiata all’interno di un centro abitato. In questo caso specifico, la colpa è stata legata sia al c.d. “potere di governo e controllo” sull’animale, che espone sempre il suo custode ad una responsabilità presunta, sia anche per la violazione di quelle che la pronuncia dei giudici ha ricordato essere il complessivo nucleo delle norme generali di prudenza da parte del proprietario, che nella fattispecie ha tenuto l’animale al guinzaglio lungo, circa tre o quattro metri e senza utilizzare la museruola.

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